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Società 27 Aprile 2020

La legge fallimentare sopravvive al coronavirus

Il D.L. 8.04.2020, n. 23, dopo aver procrastinato al 1.09.2021 la vigenza del Codice della crisi e dell'insolvenza, ha bloccato per 3 mesi i normali processi per le dichiarazioni di fallimento, prevedendo disposizioni destinate a interferire sul funzionamento del servizio giustizia e dei processi con inutili costi processuali.

Nel dichiarato scopo di salvaguardare l'impresa dalle possibili conseguenze del coronavirus, il D.L. 23/2020 ha previsto, all'art. 10, l'improcedibilità di tutti i ricorsi volti alla dichiarazione di fallimento depositati tra il 9.03 e il 30.06.2020, tralasciando ogni distinzione tra il contributo della pandemia in atto e gli altri fattori potenzialmente alla base del dissesto. A differenza, pertanto, di quanto disposto dall'art. 83, cc. 1 e 2 D.L. 17.03.2020, n. 18, che rinvia tutte le udienze civili (salvo tassative eccezioni), sospendendo il decorso dei relativi termini per il compimento di qualsiasi atto all'11.05.2020 (norma che, se applicata ai procedimenti in parola, avrebbe portato alla ripresa dell'istruttoria prefallimentare dopo l'11.05, con sospensione dei termini per l'adozione dei provvedimenti giudiziari e il deposito della motivazione) si è previsto con la nuova disposizione dell'art. 10 cit. il totale “annullamento” di quanto già incardinato e la necessità di ricominciare il percorso fallimentare ex novo a partire dal 1.07.2020. La norma si applicherà: a) ai ricorsi in corso di trattazione, sempre che una pronuncia non sia stata già depositata e non ancora pubblicata fino all'8.04.2020 incluso; b) ai ricorsi provenienti da un creditore o dallo stesso debitore o anche dal P.M. che però non chiedano le misure conservative di cui all'art. 15, c. 8 L.F.; c) a...

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