La L. 9.01.2019, n. 3, cosiddetta Spazzacorrotti, reca le misure per il contrasto dei reati contro la Pubblica Amministrazione in materia di prescrizione del reato e di trasparenza dei partiti e movimenti politici.
In merito a quest'ultimo aspetto, la norma disciplina i contributi ricevuti dai partiti e movimenti politici sottoponendo a pubblicità le elargizioni di contributi in denaro di importo superiore a 500,00 euro l'anno per soggetto erogatore. Soggiacciono all'obbligo della pubblicità anche le altre forme di sostegno di valore equivalente superiore al limite di cui sopra.
Sono esenti le attività a contenuto non commerciale, professionale o di lavoro autonomo di sostegno volontario all'organizzazione e alle iniziative del partito o movimento politico.
Per tutte le elargizioni viene rilasciata apposita ricevuta, la cui matrice viene conservata per finalità di computo della complessiva entità dei contributi riscossi.
Occorre dare merito a questa norma in quanto il superamento della soglia fa sì che il consenso s'intende prestato automaticamente da parte dei soggetti erogatori, obbligando i partiti politici e i movimenti con finalità politiche a non ricevere nulla qualora il soggetto erogatore non voglia rendere pubblica la propria identità.
Viene istituito un apposito registro dove riportare, per ordine di data, l'identità dei soggetti erogatori di somme superiori a 500,00 euro all'anno, con obbligo da parte dei partiti politici e dei movimenti con finalità politiche di annotare i contributi, le prestazioni o altre forme di sostegno superiori a tale importo entro il mese solare successivo a quello di percezione. Entro tale termine occorre anche darne pubblicità nel sito Internet istituzionale del partito o del movimento.
Si percepisce l'importanza e la portata innovativa di tale norma attenta a rendere trasparente e pubblica l'identità dei soggetti erogatori per periodo di riferimento e per importo.
Qualora il limite di 500,00 euro non venga superato nei singoli mesi, bensì cumulativamente nel corso dell'anno, sorge l'obbligo dell'annotazione nel registro entro il 31.03 dell'esercizio successivo.
I partiti politici e le associazioni con finalità politiche provvederanno inoltre al deposito degli elenchi negli stessi termini presso la Commissione vigilanza e la Presidenza della Camera dei Deputati.
Gli elenchi di cui sopra vengono riportati anche nel rendiconto del partito politico o movimento redatto ai sensi dell'art. 8 L. 2.01.1997, n. 2, che obbligatoriamente trova collocazione nella sezione “trasparenza” del sito Internet istituzionale.
Viene inoltre previsto a 3.000,00 euro il tetto annuo di finanziamento o contribuzione, a favore di partiti politici e movimenti politici, al raggiungimento del quale è previsto l'obbligo di sottoscrivere una dichiarazione congiunta tra il soggetto erogante e il beneficiario, depositata entro 3 mesi dall'operazione presso la Presidenza della Camera dei Deputati.
