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IVA 01 Settembre 2026

La liquidazione Iva in caso di omessa dichiarazione

In caso di omessa dichiarazione Iva, l’Agenzia delle Entrate può determinare l’importo dovuto avvalendosi anche di procedure automatizzate. Il contribuente, entro 60 giorni, può fornire chiarimenti o procedere al pagamento.

Con il provvedimento 28.08.2026, n. 239129, l’Agenzia delle Entrate detta le disposizioni attuative per il nuovo art. 54-bis.1 D.P.R. 633/1972 in tema di liquidazione Iva nel caso di dichiarazioni omesse. Si ricorda che si considera omessa anche la dichiarazione presentata completamente priva dei dati relativi alle operazioni attive effettuate, necessari per la determinazione del volume d’affari e per la liquidazione dell’imposta dovuta.In caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale Iva, l’Agenzia delle Entrate può procedere alla liquidazione dell’imposta ai sensi del citato articolo anche avvalendosi di procedure automatizzate, entro il 31.12 del 7° anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Tale termine è previsto dall’art. 57, c. 2 D.P.R. 633/1972, senza pregiudizio dell’azione accertatrice.A tal proposito, la liquidazione dell’imposta è effettuata sulla base dei dati risultanti dalle fatture elettroniche emesse e ricevute dal contribuente, dai corrispettivi telematici, dalle comunicazioni dei dati delle LIPE presentate dal contribuente e dai versamenti Iva effettuati dal contribuente per il periodo d’imposta oggetto di controllo.L’imposta dovuta dal contribuente è determinata sulla base dell’imposta a debito scomputando l’imposta a credito risultante da tali dati. Non si tiene conto invece del credito risultante dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente a quello oggetto...

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