L'art. 110, D.L. 14.08.2020, n. 104, aveva consentito alle società non IAS adopter di rivalutare i beni strumentali d’impresa risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2019 e alle società IAS di effettuare i riallineamenti di differenze tassate. Le disposizioni consentivano di dare efficacia fiscale alla rivalutazione e di eseguire il riallineamento previo pagamento di un’imposta sostitutiva del 3%.
Occasione troppo ghiotta? Trappola? Fatto sta che pochi mesi dopo, la legge di bilancio 2022 ha allungato a ben 50 anni il periodo di ammortamento fiscale di avviamenti, marchi ed altri intangibles con periodo di ammortamento ai sensi dell’art. 103 del TUIR di almeno 18 anni.
L’Agenzia, nella risposta 108/2022, aveva poi lasciato intendere che l’allungamento a 50 anni riguardasse tutte le forme di intangibili con vita utile (civilistica) superiore o uguale a 18 anni, incluse le liste clienti. Quella risposta era sbagliata. Lo ammette la stessa Agenzia con la recente risoluzione 46/2022.
L’estensore della risposta 108 (sbagliata) non si era, infatti, avveduto che il legislatore ha fatto un puntuale riferimento ai beni di cui all’art. 103 del TUIR con periodo di ammortamento fiscale pari a 18 anni. L’art. 103, in particolare, si occupa di prefissare in 18 anni la durata minima dell’ammortamento fiscale per i marchi e per l’avviamento prescindendo dalla durata del piano di ammortamento contabile. Sono, quindi, solo i beni per i quali l’art. 103 fissa in almeno 18 anni la durata dell’ammortamento a subire l’incremento della durata dell’ammortamento a 50 anni.
La lista clienti, invece, ha un periodo di ammortamento fiscale di 2 anni che non merita di essere allungato a 50 solo perché il contribuente ha adottato un periodo di ammortamento contabile di 20 anni. A ulteriore conferma del nuovo ragionamento, l’Agenzia osserva che il contribuente può sempre optare per il versamento di un'imposta sostitutiva addizionale che gli consente la facoltà di proseguire nella deduzione del maggior valore imputato in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a 1/18 dell'importo, cioè nella misura indicata nell’art. 103.
La risoluzione 46 dimostra alcune cose, in particolare che l’Agenzia può sbagliare ma ha anche la capacità di ammettere (talvolta) i propri errori. Inoltre, nel merito, la recente risoluzione dimostra quanto sia asistematico l’allungamento artificioso della vita utile degli avviamenti ai fini fiscali. Si salvano dalla fregatura (ci si perdoni il termine) i contribuenti prevalentemente IAS adopter, quindi per lo più di maggiore dimensione, che per avventura o per maggiore accortezza hanno imputato il disavanzo da fusione a intangibles specifici e non ad avviamento.
