Gli agenti della riscossione, in sede di notifica della cartella di pagamento, riportano solitamente solo la cifra globale degli interessi dovuti, senza indicare i conteggi che determinano l'importo. In alcuni casi non vengono evidenziate le singole aliquote prese a base di calcolo delle varie annualità.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la mancata indicazione del procedimento di computo degli interessi e delle singole aliquote su base annuale, rende nulla la cartella esattoriale.
Nullità dell'iscrizione a ruolo, indecifrabile nel suo contenuto, e per tale ragione impossibile da contestare. A tali principi è uniformata l'ordinanza della Corte di Cassazione 4.12.2018, n. 31270, dove è stato affrontato il caso di una società che aveva impugnato una cartella di pagamento riportante l'iscrizione a ruolo di “interessi di sospensione a seguito di revoca della sospensione”.
Secondo la pregevole interpretazione giurisprudenziale, la cartella che reca l'ammontare degli interessi, senza specificazione del tasso applicato e delle somme sui quali essi erano stati calcolati, suddivise tra imposte dirette, imposte indirette, addizionali regionali e Irap, è inidonea a porre il contribuente nelle condizioni di conoscere la pretesa impositiva, in modo da consentirgli di valutare attentamente l'impugnazione e di contestare compiutamente la pretesa del Fisco.
In sostanza,...