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Economia 10 Agosto 2020

La natura solutoria e ripristinatoria delle rimesse

In presenza di addebiti illegittimi da parte della banca per interessi e commissioni non dovute, qual è il saldo di riferimento per valutare la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse?

Ai fini revocatori è fondamentale comprendere quando una rimessa abbia effetto solutorio (in caso di scoperto ultrafido) o abbia natura ripristinatoria (in presenza di un passivo all’interno del fido concesso). La questione si complica quando, siano addebitati sul conto interessi ultralegali illegittimi, valute fittizie, commissioni sul massimo scoperto illegittime e capitalizzazioni composte, in tali casi, infatti, si discute se nella valutazione delle rimesse deve prendersi in considerazione il “saldo banca”, (ovvero la contabilità risultante dagli estratti conto bancari), o il “saldo rettificato” (vale a dire i movimenti bancari riveduti e corretti al netto delle poste illegittime). Secondo parte della giurisprudenza il saldo da prendere in considerazione va ricercato in quello rettificato, depurato dalle poste illegittime, al fine di impedire che poste attive e passive finiscano per falsare lo scoperto intra o extra fido. La natura solutoria o ripristinatoria di una rimessa non può essere valutata ex ante, ma solo dopo aver ricalcolato i saldi depurati dalle poste non dovute, ripristinando le posizioni di credito/debito, onde evitare che gli addebiti di competenze e interessi non dovuti possano portare a ritenere solutoria una rimessa ripristinatoria. Una volta ricostruiti i movimenti del conto e depurato il medesimo di quei movimenti accertati illegittimi, il correntista avrà diritto a recuperare quella parte di...

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