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Imposte e tasse 30 Giugno 2021

La nostra legittima difesa sulle società di comodo

L'attuale disciplina si traduce in una presunzione fiscale fondata su criteri oggettivamente contraddittori rispetto ai canoni ordinari di produzione del reddito d’impresa. La soluzione? Semplicissimo: “4 volte 2”.

Come osservato in precedenti occasioni, la determinazione del reddito delle società di comodo poggia su criteri aleatori, ossia non desumibili da regole di comune esperienza ricavate da analisi della realtà fattuale, né da elaborazioni statistiche medio/normali applicate a concreti dati settoriali. Si presume, con evidente forzatura, che sussista un rapporto diretto e proporzionale tra valore del patrimonio e ammontare del reddito; presunzione, tuttavia, che si traduce in una discutibile forma surrettizia di imposizione patrimoniale, alla quale si aggiungono gravosi tributi locali. A peggiorare la situazione delle società (massimamente le immobiliari), oltre alle statuizioni della L. 724/1994, si è aggiunta la normativa che ha introdotto la cd. “perdita “sistemica”, prevista dal D.L. n. 138/2011, altra presunzione fiscale che mal si coniuga con l’effettiva realtà operativa di larghissima parte delle imprese e, corre ancora l’obbligo di ricordarlo, delle società di gestione immobiliare. Ebbene, trascurando eventuali profili di legittimità costituzionale che, per motivi imperscrutabili, non hanno mai trovato adeguata sponda, per il periodo d’imposta 2020 sarebbe auspicabile, tenuto conto delle gravissime e incontestabili ripercussioni negative prodotte dall’emergenza sanitaria su larghissimi strati dell’economia, che il legislatore disponesse la disapplicazione o, almeno,...

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