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Imposte e tasse
15 Settembre 2021
La nuova disciplina recupero Iva vale per i fallimenti dal 27.05.2021
Né 25, né 26 maggio: le novità introdotte dal decreto Sostegni-bis sono applicabili alle procedure concorsuali avviate successivamente. Lo chiarisce un'attenta analisi del testo post legge di conversione.
Come abbiamo già osservato su queste pagine, dopo lunghe attese, il legislatore del D.L. 25.05.2021, n. 73 (Decreto Sostegni-bis) ha finalmente messo una pezza alle letture eccessivamente restrittive dell'art. 26, c. 2 D.P.R. 633/1972. La disposizione, come modificata nel 1997 (leggi 30 e 140), consentiva di esercitare solo a fine procedura (attraverso la nota di variazione) il diritto di recupero dell'Iva su fatture emesse, rimaste non pagate (in tutto o in parte) “a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose”. L'interpretazione restrittiva dell'Amministrazione Finanziaria ha sempre ritenuto che l'infruttuosità, riscontrabile a fine procedura, dovesse essere considerata non solo per le procedure individuali, ma anche per quelle concorsuali. Da qui l'intervento dell'art. 18 del Decreto Sostegni-bis che:
al netto della ricollocazione normativa della disciplina, invariata nella sostanza, per le “procedure individuali rimaste infruttuose” nel nuovo c. 3-bis, lett. b) dell'art. 26 D.P.R. 633/1972;
al netto della conferma, nel nuovo c. 3-bis, lett. a) citato, della possibilità di recupero immediato (già in vigore dal 13.12.2014) per gli accordi di ristrutturazione (art. 182-bis L.F.) e per i piani attestati (art. 68, c. 3/d);
innova, finalmente, in merito alla possibilità di recuperare l'Iva “a partire dalla data” in cui il...