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Gestione d'impresa 20 Aprile 2021

La nuova figura dell'avvocato specialista

Il D.M. Giustizia 1.10.2020, n. 163 ha previsto un'articolata disciplina per il professionista che vuole conseguire il titolo di specialista in non più di 2 settori di specializzazione.

Per conseguire il titolo di avvocato specialista in uno dei settori di specializzazione, l'interessato deve presentare domanda presso il consiglio dell'ordine d'appartenenza che, verificata la regolarità della documentazione, la trasmette al Consiglio nazionale forense. Può presentare domanda l'avvocato che: negli ultimi 5 anni ha frequentato con esito positivo i corsi di specializzazione organizzati dai Dipartimenti o dalle strutture di raccordo di cui all'art. 2, c. 2, lett. c) L. 30.12.2010, n. 240, oppure ha maturato una comprovata esperienza nel settore di specializzazione; non ha riportato, nei 3 anni precedenti la presentazione della domanda, una sanzione disciplinare definitiva, diversa dall'avvertimento, conseguente a un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale; non ha subito, nei 2 anni precedenti alla presentazione della domanda, la revoca del titolo di specialista. Nel caso di domanda fondata sulla comprovata esperienza, il Consiglio nazionale forense convoca l'istante per sottoporlo a un colloquio per l'esposizione e la discussione dei titoli presentati e della documentazione prodotta a dimostrazione della comprovata esperienza nei relativi settori e indirizzi di specializzazione. Il colloquio ha luogo davanti a una commissione di valutazione composta da 3 avvocati iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e da 2...

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