L’art. 26, D.L. 10.08.2023, n. 104 (c.d. Decreto Omnibus, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10.08.2023 - Serie generale n. 186) ha istituito per il solo anno 2023 un’imposta straordinaria sugli extraprofitti delle banche e degli intermediari finanziari, con esclusione delle società di gestione dei fondi comuni d'investimento e le società di intermediazione mobiliare. L’imposta straordinaria è prevista con aliquota del 40% ed è applicabile al maggior valore tra: a) l’ammontare del margine d’interesse (voce 30 del conto economico, redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d’Italia) relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1.01.2023 (ossia il bilancio relativo all’esercizio 2022) che eccede per almeno il 5% il medesimo margine nell’esercizio antecedente a quello in corso al 1.01.2022 (bilancio relativo all’esercizio 2021); b) l’ammontare del margine di interesse (voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d’Italia) relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1.01.2024 (ossia il bilancio relativo all’esercizio 2023) che eccede per almeno il 10% il medesimo margine nell’esercizio antecedente a quello in corso al 1.01.2022 (ossia il bilancio relativo all’esercizio 2021). Si ricorda che: il "margine di interesse" rilevante ai fini del calcolo è costituito dalla...