Il 24.10.2018 è entrato in vigore il Decreto Fiscale (D.L. 119/2018), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23.10.2018. Il decreto si apre con numerose disposizioni in tema di “pacificazione fiscale”, in parte apportando modifiche alle precedenti disposizioni che circolavano nelle bozze del decreto.
Tutte le norme hanno come comune denominatore la possibilità di definire in maniera agevolata le posizioni senza corrispondere sanzioni e interessi.
Si parte con l'art. 1 che tratta dei PVC: è possibile definire il contenuto integrale dei PVC consegnati entro il 24.10.2018 e per i quali a tale data non è ancora stato notificato un avviso d'accertamento o ricevuto un invito al contradditorio. Come fare? Occorre presentare una dichiarazione integrativa o una prima dichiarazione (se omessa) entro il 31.05.2019 (ovviamente per i periodi d'imposta per cui non sono ancora scaduti i termini di accertamento: ricordiamo che il 31.12.2018 va in prescrizione il 2013) versando le imposte del caso, senza applicazione delle sanzioni e degli interessi. Non possono essere utilizzate a scomputo dei maggiori imponibili dichiarati ulteriori perdite pregresse rispetto a quelle già indicate nelle dichiarazioni originarie. Il versamento deve avvenire entro il 31.05.2019 in un'unica soluzione o in un massimo di 20 rate.
Il successivo art. 2 tratta della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, perciò:
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