La partecipazione in società degli enti del Terzo settore
I gruppi di enti non profit, compresi gli enti del Terzo settore, non sono disciplinati giuridicamente. A livello interpretativo, vengono affrontati alcuni aspetti problematici connessi all’attività di questi soggetti.
La partecipazione in società lucrative di un ente del Terzo settore non comporta di per sé, nonostante le differenti finalità che caratterizzano l’ente partecipante rispetto all’ente partecipato, la violazione dello scopo non lucrativo dell’ente partecipante. Ciò che si richiede è che l’utile realizzato mediante la partecipazione sociale sia destinato esclusivamente al perseguimento delle finalità istituzionali (non lucrative) dell’ente. Per inciso, va detto che ci si riferisce al lucro soggettivo (distribuzione anche indiretta di utili), non certo al cosiddetto lucro oggettivo, cioè alla tendenziale capacità dell’ente di produrre risultati economici positivi.
In sintesi, è certamente legittimo che l’ente del Terzo settore possa destinare alla realizzazione delle proprie attività di interesse generale i proventi derivanti dalla partecipazione in enti lucrativi; ciò che rileva è che tale partecipazione non costituisca il mezzo per realizzare una distribuzione di utili in favore degli associati o degli amministratori o fondatori di un ETS. Una analoga riflessione, come si ricorderà, può essere fatta anche per le Onlus, per le quali è prevista la distribuzione indiretta di utili (art. 10, D.Lgs. 460/1997).
Osserviamo che questo ragionamento vale sicuramente nell’ipotesi in cui l’ETS assuma partecipazioni c.d....