Chi vuole il credito derivante dalla detrazione degli interventi di ristrutturazione edilizia, o di riqualificazione energetica o di riduzione del rischio sismico? A oggi un garbuglio di norme disciplinano le diverse cessioni/sconti edilizi.
L'art. 10 D.L. 34/2019 (decreto Crescita) ha introdotto le seguenti possibilità:
• lo sconto da ecobonus (riqualificazione energetica: art. 14, c. 3.1 D.L. 63/2013): per gli interventi di efficienza energetica il soggetto avente diritto alla detrazione (ossia l'intestatario delle fatture dell'intervento) può optare, al posto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto diretto in fattura, di pari ammontare della detrazione, che viene anticipato dal fornitore e da lui recuperato sotto forma di credito da utilizzare in compensazione in 5 quote annuali. A sua volta il fornitore può cedere il credito ai propri fornitori. Poi il passaggio del credito si ferma: non sono possibili ulteriori cessioni;
• lo sconto da sismabonus (art. 16, c. 1-octies D.L. 63/2013): per gli interventi antisismici il soggetto avente diritto alla detrazione può optare, al posto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto diretto in fattura, con le stesse modalità citate nel punto precedente;
• la cessione del credito per interventi di ristrutturazione edilizia che comportino un risparmio energetico (art. 16-bis, c. 1, lett. h) Tuir): per gli interventi di ristrutturazione...