La postergazione dei finanziamenti soci entra nelle cooperative
Con l'ordinanza n. 23727/2026, la Cassazione estende l'art. 2467 c.c. sulla postergazione dei finanziamenti soci anche alle cooperative: rilevano lo squilibrio finanziario e l'assetto organizzativo concreto della società.
Il diritto societario e concorsuale registra una svolta destinata a ridefinire gli equilibri finanziari del comparto mutualistico. Con l’ordinanza 21.07.2026, n. 23727 la Cassazione ha superato il vecchio orientamento del 2016, stabilendo che l'art. 2467 c.c. sulla postergazione si applica anche alle società cooperative. Cade il dogma secondo cui la peculiare causa mutualistica, la funzione sociale costituzionalmente garantita (art. 45 Cost.) e la variabilità del capitale costituirebbero un'immunità generalizzata contro la postergazione dei finanziamenti erogati dai soci in situazioni di conclamata criticità economico-finanziaria.Superamento del precedente 2016 e legge Marcora - Per un intero decennio, la sentenza della Cassazione n. 10509/2016 aveva indotto giurisprudenza e prassi a considerare l'art. 2467 c.c. una norma eccezionale, confinata alle sole S.r.l. e priva di margini di applicazione analogica alle cooperative, quand'anche costituite o regolate secondo tale disciplina ex art. 2519 c.c. Ciò aveva creato una zona franca: i soci potevano immettere risorse sotto forma di prestiti chirografari in pieno dissesto, concorrendo alla pari con i creditori terzi estranei nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa. La Cassazione chiarisce ora che quel precedente riguardava specifici interventi pubblici attuati ex legge Marcora a tutela dell'occupazione, non estensibili all'ordinaria attività d'impresa.Deroga sul prestito sociale come conferma della...