Come tale, il robot non ha generalmente una capacità finanziaria, né possiede un capitale proprio, beni personali o liquidità. È l’impresa o il proprietario che, in ultima analisi, beneficia di una capacità contributiva.
Se prendiamo in considerazione, per esempio, la tassazione dei fitti figurativi ai sensi del diritto svizzero, la conseguenza di questa mancanza di capacità finanziaria diventa più evidente. Secondo la legge elvetica, i proprietari di case sono tassati su un reddito figurativo, che dovrebbe corrispondere all’importo dell’affitto che il proprietario avrebbe dovuto pagare per vivere in quella casa. Tale imposta è giustificata dal fatto che il proprietario beneficia di un vantaggio economico (l’assenza del pagamento dell’affitto), unitamente alla mancata possibilità, per gli affittuari, di detrazione dell’affitto dall’imposta sul reddito.
In altre parole, il valore locatario costituisce un reddito in natura, che rappresenta un valore economico corrispondente all’affitto che il proprietario avrebbe dovuto pagare. Di conseguenza, il proprietario risparmia una spesa indispensabile: l’affitto. In questo caso, chiaramente, l’imposta è riscossa su un reddito ipotetico, ma a livello del proprietario che, in quanto tale, ha la capacità contributiva.
Al contrario, un robot può svolgere mansioni lavorative generanti redditi...