La problematica correlata alla corretta individuazione della residenza fiscale dei soggetti d’imposta - sia persone fisiche, che enti societari - costituisce un'evenienza ricorrente per evitare la consolidazione di assetti basati su fenomeni di “aggressive tax planning”, tendenti essenzialmente all'erosione della base imponibile. L’esterovestizione rappresenta uno degli aspetti di maggior rilievo di tale fenomeno.
Riguardo alla fissazione della residenza dei soggetti passivi, il nostro sistema riconosce che le persone fisiche, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti qualora per la maggior parte del periodo d'imposta siano iscritte in un'anagrafe della popolazione residente, o che hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza (art. 2, c, 2, del Tuir). Mentre le società si considerano residenti qualora per la maggior parte del periodo di imposta abbiano la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato. L’Agenzia delle Entrate si è di recente pronunciata, fornendo chiarimenti sul 2° punto (risposta a interpello 17.01.2022, n. 27) richiamando puntualmente i criteri che emergono dal modello di convenzione dell'OCSE.
Si tratterebbe di un vero e proprio approccio sostanzialistico, stimato come nettamente prevalente sulla forma, che individua i presupposti nel mero luogo di costituzione e/o registrazione del soggetto...