Previdenza complementare del lavoratore dipendente da assoggettare a tassazione, trattandosi di versamenti facoltativi. È questo, in estrema sintesi, ciò che deduce la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 19515/2023.
La questione trae origine da un ricorso, proposto da un dipendente del settore bancario (ex Comit), contro il silenzio rifiuto dell’Agenzia delle Entrate alla richiesta di rimborso presentata a fronte dell’asserita non imponibilità dei contributi versati a un fondo aziendale di previdenza complementare. Più precisamente, il ricorrente avrebbe percepito, alla cessazione del rapporto, una forma di pensione integrativa che è stata totalmente assoggettata a tassazione, senza la deduzione dei contributi versati al relativo fondo.
I due giudizi di merito si erano conclusi con la vittoria del contribuente, ma la Cassazione ribalta completamente le sorti del giudizio.
Sotto il profilo fiscale, le norme incriminate sono gli attuali artt. 19 e 51, c. 2, lett. a) del Tuir. Secondo l’Agenzia delle Entrate, la natura facoltativa della previdenza complementare renderebbe applicabile alla fattispecie l’art. 51 del Tuir, secondo cui soltanto i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge sfuggono alla base imponibile Irpef. La norma citata, infatti, richiama, tra le fattispecie esenti, oltre ai contributi obbligatori, solo “i contributi di assistenza...