La produzione di pane è attività agricola connessa
Il Consiglio di Stato “sconfessa” il TAR Lazio riportando la panificazione fra le attività agricole connesse, ma per motivi procedimentali lasciando spazio per ulteriori ricorsi che non si giustificano nel merito.
La produzione di pane “torna” a essere considerata attività agricola connessa grazie alla sentenza del Consiglio di Stato 10.10.2022, n. 8670 che ha annullato la sentenza del TAR Lazio che, invece, ne aveva negato la connessione.
Peccato che a tale conclusione si sia pervenuti sulla base di considerazioni di ordine giuridico e procedurale sulla successione dei provvedimenti normativi e non nella sostanza.
In breve, i fatti.
Il TAR, con sentenza n. 4916/2021, in accoglimento dell’istanza proposta da un’associazione di panificatori, aveva escluso dalle attività agricole connesse la produzione di pane che, invece, era stata riconosciuta tale, giusto il suo inserimento nell’elenco dei prodotti e delle attività da considerarsi connesse e, pertanto, produttive di reddito agrario da assoggettare a tassazione ai fini delle imposte sui redditi su base catastale, elenco approvato, da ultimo con D.M. 13.02.2015 in attuazione della previsione di cui all’art. 32, c. 2 del Tuir.
La decisione del TAR, che era basata sui precedenti decreti del 2010 e 2011, è stata cassata dal Consiglio di Stato avendo questo considerato il successivo decreto del 2015 non semplicemente confermativo dei contenuti dei precedenti, ma atto da essi distinto che ha autonomamente disciplinato la materia e, quindi, l’elenco dei prodotti e attività compreso il pane.
Secondo il Consiglio di Stato, quindi, i ricorrenti avrebbero dovuto...