Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (di seguito denominato Gdpr), entrato in vigore il 25.05.2018, ha per la prima volta introdotto una regolamentazione chiara della cd. profilazione, definita come quella forma di trattamento automatizzato dei dati personali che consiste nell'utilizzo di quest'ultimi al fine di valutare determinati aspetti personali relativi alla persona, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti la situazione economica, la salute e gli interessi personali dell'interessato (art. 4, n. 4 Gdpr).
Dalla definizione contenuta nel Regolamento europeo appare chiaro come il concetto di profilazione non possa essere circoscritto alle mere indicazioni riguardo la propensione al consumo, bensì alla mole di informazioni riguardo tutto ciò che circonda l'individuo. Si tratta, pertanto, di una delucidazione importante in materia e necessaria in vista delle evoluzioni tecnologiche presenti e future.
Alla luce di tutto ciò, possiamo dire che si ha profilazione in presenza del trattamento automatizzato, eseguito su dati personali, allo scopo di valutare aspetti personali di una persona; pertanto, per poter parlare di profilazione non si deve trattare di un mero trattamento automatizzato, ma di un processo che prevede la valutazione di aspetti personali.
Rimane in ogni caso in capo al Titolare l'obbligo di informare l'interessato nel caso in cui il trattamento dei dati comprenda la profilazione...