La prova della cessione intracomunitaria al vaglio della Cassazione
Il beneficio dell’esenzione dall’Iva, per tali operazioni, risulta condizionato dalla prova e dall'effettività della transazione di rilievo comunitario.
La prova dell'effettività della transazione intracomunitaria, al fine di beneficiare del regime Iva di favore, può esser resa con ogni mezzo che consenta di definire il perfezionamento dell’operazione: tale risulta l’orientamento prevalente della giurisprudenza. Sulla scorta di tale principio, la Cassazione ritiene che non possano trovare accoglimento le doglianze del Fisco, atteso che il contribuente risulta aver ampiamente provato l’effettività della cessione intracomunitaria.
La transazione in effetti si era perfezionata mediante la consegna dei beni venduti agli acquirenti intraUe: ciò veniva attestato dalla presenza degli appositi documenti di trasporto e dalle correlate annotazioni riportate nell'elenco delle cessioni intracomunitarie, oltre che dal riscontro dei rispettivi pagamenti, ricevuti per il tramite bancario (nel caso in esame si trattava di bonifici bancari); un ulteriore tassello alla regolarità delle operazioni contestate perveniva poi dalle dichiarazioni rese dagli stessi cessionari (acquirenti), i quali avevano confermato l'acquisto delle merci fatturate.
In tema di operazioni intracomunitarie di beni, nonostante la chiarezza delle disposizioni normative sancite in materia di non imponibilità Iva, si è reso necessario un intervento della Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. VI, ordinanza 27.12.2021, n. 41532) idoneo a comporre il contenzioso sorto a causa di un'errata lettura...