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Estero 17 Aprile 2026

La prova della cessione intracomunitaria è sostanziale

Come prova di avvenuta cessione intracomunitaria di beni, deve essere esaminato nella sostanza qualsiasi elemento di prova fornito dal venditore che rimane il soggetto obbligato.

La Cassazione ribadisce il criterio sostanziale da adottare nell’esaminare le prove di avvenuta consegna nelle cessioni intracomunitarie (ordinanza n. 8726/2026). Nella causa in oggetto l’Agenzia delle Entrate si è mossa fino in Cassazione sostenendo un’errata compilazione dei modelli Intra 1-bis relativi alle cessioni intracomunitarie di beni effettuate per mancanza dei documenti di trasporto muniti delle attestazioni di ricezione a destino. In particolare, alcuni CMR erano vistati solo dal trasportatore e le attestazioni dei cessionari esteri erano state rilasciate a distanza di parecchi anni e prive di data certa.La Cassazione ha confermato l’operato delle Commissioni tributarie che hanno privilegiato la sostanzialità delle cessioni effettuate. L'esenzione dall'Iva della cessione intracomunitaria di un bene diviene applicabile solo quando sono soddisfatte 3 condizioni: il potere del fornitore di disporre di tale bene come proprietario è stato trasmesso all'acquirente, il fornitore prova che tale bene è stato spedito o trasportato in un altro Stato membro e, in seguito a tale spedizione o trasporto, il medesimo bene ha lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro di cessione.Gli obblighi spettanti a un soggetto passivo in materia di prova (segnatamente con riferimento al trasferimento della merce in altro Stato membro) devono essere determinati in funzione delle condizioni espressamente stabilite a tale riguardo dal diritto nazionale e dalla prassi...

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