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Società 11 Ottobre 2021

La quantificazione del danno degli amministratori

La nuova formulazione dell’art. 2486 C.C. costituisce la trasposizione in legge delle conclusioni cui da tempo è approdata gradatamente la giurisprudenza. Permangono tuttavia incertezze sulla concreta applicazione della nuova disciplina.

L’art. 378 del Codice della Crisi ha aggiunto all’art. 2486 c.c. il c. 3 per colmare un gap normativo che, per molti anni, è stato disciplinato solo da oscillazioni giurisprudenziali culminate con la "famosa" sentenza della Cassazione SS.UU 6.05.2015, n. 9100. La tematica è quella della “quantificazione del danno imputabile agli amministratori”: la differenza tra il patrimonio netto risultante dal bilancio redatto alla data in cui la società avrebbe dovuto porsi in liquidazione per la perdita del capitale minimo previsto ex lege, e il patrimonio netto che emerge dal bilancio alla data di cessazione dalla carica di amministratore, misura analiticamente la responsabilità dell'amministratore che ha proseguito l’attività d’impresa. La differenza comprende i danni causati ai creditori da singoli fatti illeciti e da quelli, ancorché leciti, la cui illiceità consta nell’illecita continuazione dell’attività d’impresa. I criteri introdotti sono 2: quello dei “netti patrimoniali” e quello residuale del “deficit patrimoniale”. Con il 1° criterio, “il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in...

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