La questione allevamento di insetti e colture idroponiche
Le 2 attività, seppure apparentemente da considerare come agricole, non lo sono da un punto di vista fiscale, ma il loro continuo espandersi richiede la fissazione di punti chiari, così che non si generino situazioni di incertezza.
Il fisiologico evolversi del mondo imprenditoriale non fa eccezioni per il comparto agricolo che è costantemente in evoluzione e vede la normativa civilistica e fiscale costretta a “rincorrerlo”. Una questione legata all’evolversi delle richieste del mercato e delle tecnologie di coltivazione è quella evidenziata in oggetto, vale a dire l’allevamento di insetti (spesso e volentieri finalizzato alla produzione di mangimi) e quello della coltivazione idroponica di ortaggi.
L’art. 2135 c.c., così come modificato dal D.Lgs. 18.05.2001, n. 228 (c.d. Legge di Orientamento), prevede che “per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine”.
Relativamente all’allevamento di insetti, siano essi cavallette per l’alimentazione animale, piuttosto che lombrichi per la produzione di farine o per quella di humus, chi esercita tale attività rientra civilisticamente a pieno titolo nell’attività agricola così come descritta dall’art. 2135 c.c., in quanto è curato un ciclo biologico (di carattere animale?) o una fase necessaria di esso e il collegamento con il terreno è potenziale ma non...