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Imposte e tasse 29 Settembre 2023

La registrazione della nota di credito ricevuta

Il cessionario registra la nota di credito con rilevanza Iva emessa dal cedente con riferimento al mese di ricevimento del documento.

Le variazioni in diminuzione di un’operazione per la quale sia stata emessa la fattura sono regolate dall’art. 26 D.P.R. 633/1972. È il cedente del bene o il prestatore del servizio che ha diritto di portare in detrazione l’Iva corrispondente alla variazione, ai sensi dell'art. 19, registrandola a norma dell'art. 25 o in rettifica dell’articolo 23. Si tratta del caso in cui l’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione nel registro Iva vendite o nel registro Iva corrispettivi, venga meno in tutto o in parte, o se ne riduca l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente. Tale procedura può realizzarsi (e, dunque, la nota di variazione può essere emessa) entro i termini previsti dal c. 1 dell’art. 19. In particolare, la nota di variazione in diminuzione può essere emessa (e la maggiore imposta a suo tempo versata può essere detratta), al più tardi, con la dichiarazione Iva relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione (cfr., con riguardo all’individuazione dell’anno in parola, la risoluzione 18.03.2002, n. 89/E, confermata dalle successive risoluzioni 21.07.2008, n. 307/E e 17.02.2009, n. 42/E, circolare...

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