Le variazioni in diminuzione di un’operazione per la quale sia stata emessa la fattura sono regolate dall’art. 26 D.P.R. 633/1972. È il cedente del bene o il prestatore del servizio che ha diritto di portare in detrazione l’Iva corrispondente alla variazione, ai sensi dell'art. 19, registrandola a norma dell'art. 25 o in rettifica dell’articolo 23. Si tratta del caso in cui l’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione nel registro Iva vendite o nel registro Iva corrispettivi, venga meno in tutto o in parte, o se ne riduca l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente.
Tale procedura può realizzarsi (e, dunque, la nota di variazione può essere emessa) entro i termini previsti dal c. 1 dell’art. 19. In particolare, la nota di variazione in diminuzione può essere emessa (e la maggiore imposta a suo tempo versata può essere detratta), al più tardi, con la dichiarazione Iva relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione (cfr., con riguardo all’individuazione dell’anno in parola, la risoluzione 18.03.2002, n. 89/E, confermata dalle successive risoluzioni 21.07.2008, n. 307/E e 17.02.2009, n. 42/E, circolare...