È compito dell’organismo di vigilanza redigere la relazione finale sulle attività svolte nel corso dell’anno: atto non formale e burocratico ma sostanziale.
La rendicontazione delle attività di vigilanza eseguite in corso d’anno, sebbene non prescritta dal D.Lgs. 231/2001, rientra tra i compiti e le funzioni dell’organismo di vigilanza (OdV), per illustrare all’organo di governo dell’ente che lo ha nominato, consiglio di amministrazione o organo equipollente, le modalità di svolgimento delle pertinenti attività, nonché gli esiti delle medesime.
La cadenza annuale non è criterio rigido, infatti, può accadere che all’OdV sia richiesta una rendicontazione semestrale, specie se si tratta di strutture organizzative caratterizzate da particolari complessità gestionali, che è necessario o si vuole monitorare con tempistiche più ristrette rispetto all’anno.
Il criterio di efficace attuazione del modello organizzativo prescritto dalla norma include la stesura della relazione, attraverso cui l’organo di governo dell’ente è informato in merito alla corretta e regolare osservanza e applicazione di protocolli e procedure, previsti dallo stesso modello a presidio e prevenzione di possibili condotte illecite, dalle quali può derivare la responsabilità amministrativa da reato dell’ente.
Poiché la norma non prevede alcun obbligo circa l’adozione del modello, è data concretezza al principio dell’autocontrollo: l’organizzazione in modo assolutamente autonomo adotta regole...