Per il contribuente l'acquisizione dello status di persona residente implica il sorgere di una serie di obblighi ai fini dell'Irpef. Uno di questi obblighi è l'inclusione nella base imponibile di tutti i redditi ovunque prodotti.
In Italia le imposte dirette principali sono l'Irpef e l'Ires. Per le persone fisiche il tributo rilevante è ovviamente l'Irpef. Quest'ultimo è un tributo progressivo e di carattere personale.
Il pilastro fondamentale dell'Irpef è la residenza fiscale delle persone fisiche. Infatti, quando una persona fisica assurge allo status di soggetto residente, scattano conseguenze rilevanti ai fini della tassazione. Con la residenza fiscale il contribuente è obbligato a inserire nella base imponibile tutti i redditi ovunque prodotti. Questo principio viene definito tassazione mondiale o worldwide taxation of income.
All'estremo opposto, per le persone fisiche che non sono residenti la base imponibile Irpef è costituita solamente dai redditi prodotti all'interno del territorio italiano. In questo caso il principio applicabile è quello della tassazione territoriale, altrimenti definito source taxation of income.
Come molte altre tematiche fiscali, la residenza fiscale è un istituto infarcito di presunzioni giuridiche.
Ai fini della definizione della residenza fiscale si deve partire dall'art. 2 del Tuir il quale enuclea quali sono i presupposti necessari per considerare una persona fisica residente. Infatti, sono stabiliti 3 presupposti possibili per considerare una persona fisica residente (uno formale e 2 si potrebbero considerare sostanziali):
essere iscritti nell'A.P.R. (Anagrafe Popolazione...