Come noto, il collegio sindacale ha principalmente il compito di vigilare sull'osservanza della legge, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione della società, svolgendo atti di ispezione e controllo. Non tutte le società di capitali hanno l'obbligo di nominare un collegio sindacale laddove per quanto riguarda le Srl l'atto costitutivo può prevedere la nomina di un organo di controllo o di un revisore, determinandone le competenze ed i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti. Tuttavia, la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria solo se la società a responsabilità limitata:
- è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- è controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- per due esercizi consecutivi ha superato 2 dei limiti indicati dall'art. 2435-bis, c. 1 C.C., (totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro e ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro).
Ad ogni buon conto, l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore cessa se, per 2 esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
La responsabilità dei sindaci è di duplice natura: da un lato, infatti, attiene alla verità delle loro attestazioni ed al dovere di conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio; dall'altro...