La Cassazione, con la sentenza n. 10378/2019, si è pronunciata sulla dibattuta questione della solidarietà tra sostituto e sostituito. Infatti in questi ultimi anni si era andata delineando una netta contrapposizione tra la giurisprudenza di merito (tra le altre C.T.P. Milano 163/2013 e C.T.P. Sondrio 18/2018), indirizzata verso una soluzione più garantista che esclude la solidarietà tributaria, e l'orientamento più volte espresso dalla Corte (Cass. 14033/2006; Cass. 23121/2013; Cass. 19580/2014; Cass. 9933/2015; Cass. 12076/2016) secondo cui, tra sostituto e sostituito, esiste un vincolo solidale genetico che vede quindi il sostituito soggetto al potere di accertamento e a tutti i conseguenti oneri, fermo restando il diritto di regresso.
Il contenzioso all'esame della Corte ha ad oggetto l'impugnativa di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale per la riscossione di somme che il sostituto d'imposta non aveva versato, nonostante le avesse trattenute pagando quanto dovuto al netto delle ritenute medesime. Commissione Provinciale e Regionale della Puglia decidono a favore del contribuente e l'Agenzia propone ricorso in Cassazione. La decisione, sulla possibilità o meno per l'Erario di recuperare in capo al sostituito le ritenute non versate dal sostituto, viene demandata alle Sezioni Unite.
La Suprema Corte, per motivare la propria sentenza ha osservato che la sostituzione e la...