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Società 04 Gennaio 2023

La responsabilità per la carica ricoperta

La sola assunzione della carica di amministratore non rappresenta un elemento di per sé sufficiente per l’attribuzione delle responsabilità penali.

In materia di riciclaggio e autoriciclaggio, i giudici di Piazza Cavour (Cass. Pen. Sez. II, sent. 19.10.2022, n. 47529) hanno avuto modo di chiarire che l’attribuzione di responsabilità a titolo di concorso, per il soggetto che riveste la carica di amministratore di diritto, non può scaturire dalla sola assunzione formale della carica. Nel caso oggetto dell’intervento in epigrafe, si trattava di condotte che riguardavano la costituzione dei proventi illeciti e in quanto tali erano punite dalla fattispecie di riciclaggio e autoriciclaggio le quali, rispetto alla condotta di frode fiscale, rappresentavano un “quid pluris” che, in termini di riscontri probatori, richiede la prova sotto il profilo soggettivo di un concorso, quantomeno morale, da parte dell'amministratore di diritto, non bastando una generica consapevolezza della destinazione della struttura ad attività di elusione fiscale. Si tratta di un'interessante presa di posizione, idonea a graduare in maniera specifica la responsabilità di quei soggetti che sono formalmente investiti di determinate cariche societarie, soprattutto se si osserva che in numerosi interventi, la stessa giurisprudenza di legittimità ha spesso avuto una propensione diffusa e spesso frettolosa alla criminalizzazione di coloro che si ritrovavano a essere coinvolti per il fatto di risultare amministratori di diritto. La logica dell'imputazione scaturiva dalla circostanza...

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