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Revisione 10 Settembre 2018

La revisione dei fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio


Per fatti intervenuti successivamente alla chiusura dell’esercizio si intendono quegli accadimenti positivi o negativi per l’impresa, che si manifestano tra la data di chiusura e la data di formazione del bilancio d’esercizio. Questi fatti, a seconda della loro natura, richiedono in specifiche situazioni l’obbligo del loro recepimento nel bilancio in chiusura. In particolare, saranno da recepire quei fatti, successivi alla data di bilancio, ma in grado di influenzare condizioni già esistenti in tale data e che richiedono modifiche nella valorizzazione di attività o passività. Non sono invece da recepire eventuali fatti che mettono in evidenza situazioni sorte successivamente alla data del bilancio, o che non producono effetti rilevanti. Questi ultimi però, sebbene non produttivi di modifiche alle poste di bilancio, qualora rilevanti, devono essere menzionati nella nota integrativa al fine di non cagionare pregiudizio nei confronti degli utilizzatori del bilancio. Sotto il profilo temporale, il termine entro il quale il fatto si deve verificare è da individuarsi entro la data di redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori. In caso però si verificasse un evento tale da pregiudicare l’attendibilità del bilancio, prima della data dell’assemblea di approvazione, gli amministratori sono comunque chiamati a modificare il progetto stesso. In ambito della revisione, il revisore...

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