Con la conversione in legge (L. 58/2019) del D.L. 34/2019, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, la mini-IRES è stata revisionata rispetto a quanto originariamente previsto dalla legge di Bilancio 2019. A regolarne il funzionamento l’art. 2 del decreto, secondo cui, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2021, il reddito d’impresa dichiarato dalle società e dagli enti di cui all’art. 73, c. 1 del TUIR, fino a concorrenza dell’importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili e nel limite dell’incremento del patrimonio netto, è assoggettato a un'aliquota pari al 20,5 % (oppure all’aliquota di cui all’art. 77 del TUIR ridotta di 3,5 punti percentuali).
Sino al 31.12.2021 sarà invece in vigore un regime transitorio secondo cui l’aliquota Ires agevolata sarà pari al 22,5% per l’anno 2019; al 21,5% per l’anno 2020; e al 21% per l’anno 2021. L’imponibile su cui si calcola l’aliquota ridotta è pari agli utili di esercizio accantonati a riserve, diverse da quelle di utili non disponibili (es. riserva da utili su cambi, riserve da rivalutazione straordinarie di beni, riserve da fair value ex D.Lgs. 38/2005), e nei limiti dell’“incremento di patrimonio netto registrato al termine...