Stroncata sul nascere la complessa disciplina della mini-Ires introdotta dalla legge di Bilancio 2019 (art. 1, cc. da 28 a 34). Il decreto Crescita (D.L. 34/2019), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30.04 e in vigore dal 1.05.2019, ha abrogato tutti i commi ed eliminato la farraginosa disciplina per riscriverla integralmente, facendo una sorta di mix tra la vecchia ACE e la precedente versione della mini-Ires. Gli effetti si avranno dall'anno prossimo, col calcolo delle imposte sul reddito dell'esercizio 2019; tuttavia, i termini di paragone riguarderanno anche il 2018 e precisamente gli utili 2018 accantonati a riserva.
L'aliquota Ires viene ridotta:
• di 1,5 punti per il 2019, al 22,5%;
• di 2,5 punti per il 2020, al 21,5%;
• di 3 punti per il 2021, al 21%;
• di 3,5 punti per il 2022 e gli anni a seguire, al 20,5%.
Pertanto, a regime, l'aliquota Ires dal 2020 scenderà al 20,5%; tuttavia, non su tutto l'imponibile Ires ma solo su una quota: sugli utili reinvestiti a prescindere dalla loro destinazione specifica all'interno dell'organizzazione (come riporta la relazione illustrativa). Quindi, la finalità è sempre quella di agevolare gli utili non distribuiti.
L'aliquota ridotta si applicherà sull'importo degli utili accantonati a riserve (diverse da quelle non disponibili), ma nel limite dell'incremento del patrimonio netto al 31.12 dell'esercizio X, rispetto a quello al 31.12.2018...