Durante la fase iniziale della procedura liquidatoria, il revisore incaricato dovrà comportarsi, per alcuni aspetti, come se si trovasse in una situazione di primo incarico.
In caso di scioglimento della società, l’incarico di revisione prosegue fino alla sua scadenza naturale, potendo tuttavia il revisore essere revocato o dimettersi. Le metodologie d’intervento del soggetto incaricato del controllo si basano su un’indagine programmata per controlli specifici e su talune voci di bilancio, così come previsto dagli artt. 2484, e segg. C.C. e dal principio contabile CNDCEC OIC n. 5.
Accertamento dell'attivo - Il revisore verifica la correttezza di tutte le aree di bilancio dalle quali si ritiene che la società possa ottenere degli incassi. In particolare, il rischio maggiore è che siano state effettuate stime in eccesso dei presumibili valori di realizzo.
Con riferimento ai crediti verso clienti, l’accertamento della loro esistenza risulta legato alla procedura di richiesta di conferma da parte del debitore come nelle revisioni ordinarie. Nel caso non si riceva una risposta alla conferma scritta richiesta, è necessario accertare l’esistenza del credito con procedure alternative. In ogni caso, il grado di esigibilità dei crediti va stimato acquisendo sul mercato anche le informazioni relative alla situazione in cui si trova il rispettivo debitore.
Per quanto concerne gli immobilizzi materiali, dopo aver accertato l’esistenza dei cespiti con un inventario fisico, va operata un’analisi dei documenti che ne attestino la proprietà e accertato che non vi...