Una volta nominati, tali soggetti rimangono in carica per 3 anni a meno che non presentino le dimissioni o non si attivi un'apposita procedura per azzerarne l'incarico.
La Cassazione, con ordinanza 4.12.2019, n. 31660, ha ripercorso la disciplina per la revoca dell'amministratore di una società di capitali. L'art. 2383 C.C. stabilisce, tra l'altro, che gli amministratori:
- non possono essere nominati per un periodo superiore a 3 esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica;
- sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa;
- entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina devono chiederne l'iscrizione nel Registro delle Imprese, indicando per ciascuno il cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza, nonché a chi tra loro è attribuita la rappresentanza della società, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
La giusta causa di revoca consiste nell'esistenza di circostanze sopravvenute, anche non integranti inadempimento, siano o no provocate dall'amministratore, le quali pregiudicano l'affidamento nel medesimo ai fini del migliore espletamento dei compiti della carica, dunque la compromissione del “rapporto fiduciario”. Ai sensi dell'art. 2697 C.C., grava sulla società l'onere di dimostrare la sussistenza di una...