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Società 03 Ottobre 2018

La revoca del curatore fallimentare


Il curatore è un professionista, nominato dal tribunale, a cui è demandato il compito di provvedere all'amministrazione del patrimonio fallimentare e compiere tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, se costituito. Il mantenimento dell'incarico risponde all'esigenza del corretto svolgimento e del buon esito della procedura e non è riconducibile al mero rapporto con i creditori. La revoca del curatore è disciplinata dall'art. 37 della Legge Fallimentare (R.D. 16.03.1942, n. 267 e successive modifiche) e può avvenire in qualsiasi momento con decreto del tribunale, su proposta del giudice delegato, su richiesta del comitato dei creditori se costituito, oppure disposta d'ufficio. Una recente modifica alla Legge Fallimentare ha introdotto l'art. 37-bis e ha permesso anche ai creditori riuniti per l'esame del passivo di richiedere la sostituzione del curatore, precisandone le ragioni. Trattandosi infatti di un ufficio d'interesse pubblico, la rimozione può essere disposta in ogni tempo, laddove il tribunale ritenga che la permanenza del professionista chiamato a ricoprirlo possa pregiudicare gli interessi della procedura. Non è facile individuare con puntualità quali potrebbero essere i motivi legati alla revoca del curatore, ma possiamo individuare i principali nel verificarsi di una causa di incapacità, di...

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