RICERCA ARTICOLI
Società 18 Luglio 2023

La riforma Cartabia non ha cambiato l’arbitrato societario

Come noto, le parti di un contratto possono stabilire le controversie scaturenti dal contratto stesso che saranno devolute a un organo terzo e imparziale.

In presenza di tale clausola c.d. compromissoria molto diffusa nella prassi, le controversie endosocietarie devono essere sottoposte al vaglio di un organo arbitrale con la conseguenza che la parte che adisca l’autorità giudiziaria assume il rischio di vedere paralizzata la propria iniziativa, per essere rimesso innanzi agli arbitri. L’eccezione con cui si fa valere l’operatività della clausola compromissoria, tuttavia, è soggetta a stringenti limiti di forma e di contenuto la cui violazione determina la definitiva impossibilità di avvalersi della clausola. E infatti la giurisprudenza distingue le conseguenze da riconnettere alla sussistenza di una clausola per arbitrato rituale o irrituale. Inoltre, si ritiene che la clausola non impedisca l’esercizio di strumenti processuali quali il procedimento monitorio e i cautelari. La recentissima riforma Cartabia ha raccolto la disciplina dell’arbitrato societario nei nuovi artt. 838-bis e ss. lasciandola quasi del tutto inalterata. Occorre anzitutto ricordare che l'art. 34 D.Lgs. 5/2003 ha previsto che gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'art. 2325-bis c.c., possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano a oggetto diritti...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.