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Revisione
07 Novembre 2022
La riforma da riformare. Cogliendo bene cosa riformare
Il ruolo dell'organo di controllo dopo le pronunce in materia di indipendenza del revisore e di ineleggibilità dei sindaci, alla luce dell'ultima relazione del Massimario della Cassazione.
Negli ultimi editoriali sono stati affrontati alcuni aspetti della nuova riscrittura del D. Lgs. 14/2019 fatta con il D. Lgs. 83/2022, quali la necessità di adottare con la massima sollecitudine nuovi principi di revisione per le Small Entities, la carenza delle disposizioni coordinate di carattere penale (tuttora un cantiere aperto) e l’importanza della predisposizione di bilanci intermedi nella gestione del controllo societario; il tutto nell’ambito di un quadro a tinte fosche riguardante la verifica da parte del collegio sindacale dei corretti e adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili quali prerequisito fondamentale per potere approcciare ai nuovi incarichi di controllo che arriveranno a seguito della riforma.
Nel frattempo, tra pronunce di Tribunali sull’indipendenza del revisore (vedasi Milano 16.06.2022, peraltro coerente con i principi di revisione) e sentenze della Cassazione sull’ineleggibilità dei sindaci (10.10.2022, n. 29406, completamente in direzione opposta rispetto alle Norme di Comportamento del CNDCEC sui sindaci di società non quotate), è arrivata, con funzione nomifilattica riguardo al Codice della Crisi, la Relazione dell’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione 15.09.2022, n. 87.
Funzione nomifilattica della Cassazione significa (art. 65 della legge sull’ordinamento giudiziario - R.D. 30.1.1941, n. 12) da un lato, quella di garantire l’attuazione della...