L’Agenzia delle Entrate, con alcune interpretazioni, negli interpelli nn. 145, 179, 212, 356 e 401 del 2021, escluderebbe la necessità di verificare il carattere dichiarativo o novativo in merito alla presunta rilevanza Iva degli accordi transattivi quali prestazioni di servizi.
Le indicazioni sembrano propendere per il carattere novativo delle transazioni dal punto di vista della rilevanza Iva e con questo l’assoggettamento a Iva dei corrispettivi relativi parrebbe pertanto divenire la normalità di comportamento richiesta senza particolari ulteriori considerazioni.
Assonime, con la circolare 9.09.2021, n. 26, ritiene che le somme percepite in relazione ad accordi transattivi non vadano considerate prestazioni di servizi soggette a Iva senza prima una verifica delle pattuizioni contenute negli stessi accordi.
Per l’Agenzia delle Entrate, l’esistenza della prestazione di servizi deriverebbe dall’obbligo di fare o non fare che è alla base e oggetto di un accordo transattivo. Il prezzo pagato per l’accordo avrebbe autonoma natura di prestazione di servizi (art. 3, c. 1 D.P.R. 633/1972) e sarebbe soggetto a Iva.
L’atto di transazione può avere carattere novativo o dichiarativo a seconda che preveda accordi che determinano nuove obbligazioni tra le parti o regoli invece quelli già esistenti. In caso di nuove obbligazioni, può insorgere l’assoggettamento a Iva. Se l’accordo...