Nella pratica aziendale può accadere che i soci decidano di finanziare la società per migliorarne l’attività. Tale finanziamento è in genere concesso o con l’intenzione di accrescerne la struttura patrimoniale o con la volontà di finanziarla. In quest’ultimo caso il finanziamento ha tutte le caratteristiche di un mutuo e può essere accordato a titolo oneroso, con la corresponsione degli interessi, oppure a titolo gratuito, senza corresponsione di interessi.
La concessione del finanziamento è poi vincolata ai precetti contenuti nell’art. 11 D.Lgs. 385/19993 e nella delibera CICR 3.03.1994, per evitare che il finanziamento possa essere equiparato ad una raccolta di risparmi; in particolare:
il socio deve detenere una quota sociale non inferiore al 2% del capitale sociale risultante dall’ultimo bilancio approvato;
il socio deve essere iscritto nel Registro delle Imprese da almeno 3 mesi;
deve esserci una clausola nello statuto societario che prevede la possibilità per i soci di finanziare la società.
Trattandosi di un finanziamento, se non diversamente deliberato, andrà restituito ai soci; questa operazione a seguito del D.Lgs. 147/2015 (Decreto Internazionalizzazione) può generare un componente positivo di reddito qualora i soci rinuncino al proprio credito. In particolare, il provvedimento ha introdotto il comma 4-bis all’art 88 del Tuir in materia di...