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Società 23 Gennaio 2023

La rinuncia dei soci ai crediti per finanziamenti erogati alla società

Il trattamento delle sopravvenienze attive con particolare riguardo alla difesa del contribuente.

Nella pratica aziendale può accadere che i soci decidano di finanziare la società per migliorarne l’attività. Tale finanziamento è in genere concesso o con l’intenzione di accrescerne la struttura patrimoniale o con la volontà di finanziarla. In quest’ultimo caso il finanziamento ha tutte le caratteristiche di un mutuo e può essere accordato a titolo oneroso, con la corresponsione degli interessi, oppure a titolo gratuito, senza corresponsione di interessi. La concessione del finanziamento è poi vincolata ai precetti contenuti nell’art. 11 D.Lgs. 385/19993 e nella delibera CICR 3.03.1994, per evitare che il finanziamento possa essere equiparato ad una raccolta di risparmi; in particolare: il socio deve detenere una quota sociale non inferiore al 2% del capitale sociale risultante dall’ultimo bilancio approvato; il socio deve essere iscritto nel Registro delle Imprese da almeno 3 mesi; deve esserci una clausola nello statuto societario che prevede la possibilità per i soci di finanziare la società. Trattandosi di un finanziamento, se non diversamente deliberato, andrà restituito ai soci; questa operazione a seguito del D.Lgs. 147/2015 (Decreto Internazionalizzazione) può generare un componente positivo di reddito qualora i soci rinuncino al proprio credito. In particolare, il provvedimento ha introdotto il comma 4-bis all’art 88 del Tuir in materia di...

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