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Imposte e tasse 18 Luglio 2019

La risposta della Cassazione per le ritenute non versate


La solidarietà tra sostituto d'imposta e sostituito è un principio fissato dall'art. 35 D.P.R. 602/1973. Quando il sostituto viene iscritto a ruolo per imposte, sanzioni e interessi relativi a redditi sui quali non ha effettuato le ritenute né i relativi versamenti, il sostituito è coobbligato in solido. Questo in sostanza dispone la norma. Il percipiente si trova quindi di fronte al dilemma su quale sia il comportamento da tenere nel caso in cui non sia in possesso della certificazione relativa alla ritenuta subita. D'altronde si trova nell'impossibilità di verificare se le ritenute subite siano state effettivamente versate. A fronte di una giurisprudenza piuttosto ferma sull'impossibilità di scomputare le ritenute non versate dal sostituto d'imposta, seppur subite dal percipiente (non mancano comunque sentenze di parere opposto), si contrappone una posizione critica della dottrina che ha da sempre sostenuto la possibilità del sostituito di scomputare le ritenute subite. Una diversa interpretazione condurrebbe all'evidente duplicazione dell'imposta, in quanto il percipiente prima subisce la ritenuta e successivamente è chiamato a riversare le imposte a causa dell’inadempimento del sostituto d'imposta, fermo restando il diritto di regresso nei confronti di quest'ultimo. Le controversie che in passato hanno animato le aule delle commissioni tributarie sembrano aver trovato la...

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