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Imposte e tasse 29 Ottobre 2021

La sanatoria delle sanzioni per il bonus ricerca e sviluppo

Quando la normativa è troppo incerta, nessuna conseguenza per il contribuente in buona fede. È quanto ha stabilito la disposizione contenuta nell'art. 5, cc. 7-12, D.L. 146/2021, che introduce una vera e propria definizione agevolata.

Il legislatore, preso atto delle difficoltà interpretative e dell'incertezza della normativa che ha caratterizzato, in concreto, l'applicazione del suddetto credito d'imposta, è intervenuto per stabilire che gli importi utilizzati in compensazione si potranno riversare senza l'applicazione delle sanzioni e degli interessi.
Che questo intervento normativo si sostanzi in un'interpretazione autentica dello stato di incertezza che si è creato a seguito dei controlli del Fisco, lo si deduce dalle analogie tra la disposizione contenuta nell'art. 6 D.Lgs. 472/1997 (cause di non punibilità) e quella del D.L. 146/2021.

In primo luogo, è bene evidenziare che entrambe le disposizioni prevedono la non applicazione delle sanzioni soltanto in presenza di condotte non fraudolente dei contribuenti. L'art. 5, c. 8 D.L. 146/2021 prevede, infatti, che l'accesso alla procedura di definizione agevolata per gli indebiti utilizzi del credito d'imposta per ricerca e sviluppo è in ogni caso escluso, se utilizzato in compensazione a seguito di:
  • condotte fraudolente;
  • fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate;
  • false rappresentazioni della realtà;
  • assenza di documentazione giustificativa idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta.
La definizione agevolata prevista dal D.L. 146/2021 è inoltre tassativamente riservata ai contribuenti che hanno realmente svolto, sostenendone le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del relativo credito d'imposta.

Allo stesso modo, possono beneficiare della rottamazione delle sanzioni e degli interessi anche i contribuenti che hanno applicato le norme del D.L. 145/2013 in maniera non conforme alla disposizione d'interpretazione autentica (successiva ai periodi di utilizzo) contenuta nell'art. 1, c. 72 L. 145/2018.
Ancora. Potranno sfruttare i benefici della definizione agevolata, precisa ulteriormente l'art. 5, c. 8 D.L. 146/2021, tutti coloro che hanno commesso errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità, nonché nella determinazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità o nella determinazione della media storica di riferimento.
Anche in questo caso siamo in presenza di specificazioni del perimetro applicativo della definizione agevolata degli utilizzi del credito d'imposta per ricerca e sviluppo, che richiamano in maniera piuttosto evidente l'art. 6, c. 2 D.Lgs. 472/1997, secondo cui non è punibile l'autore della violazione, quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono.

Preso atto della ratio dell'intervento normativo in commento, resta il fatto che molti dei contribuenti raggiunti dagli atti di contestazione dell'Agenzia delle Entrate, hanno già pagato gli importi richiesti (comprese le sanzioni e gli interessi compresi). Per tali soggetti, al momento, non sembra esistere alcuna possibilità di accesso alla nuova sanatoria.