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Imposte e tasse 08 Agosto 2019

La sanzione applicabile alla compensazione dei crediti "ante tempus"


Sull’indebita compensazione di crediti d’imposta, la giurisprudenza prevalente si allinea al pensiero dell’amministrazione finanziaria. È doveroso precisare che va tenuta ben distinta la compensazione di crediti non spettanti dalla compensazione di crediti inesistenti. Il secondo caso, infatti, riguarda l’utilizzo in compensazione di crediti dei quali manca - in tutto o in parte - il presupposto costitutivo e, sotto questo profilo, il legislatore sceglie la linea dura. Violazione più grave, punita con sanzione più pesante (dal 100% al 200%), senza possibilità di definizione agevolata (art. 13, comma 5, D.Lgs. 471/1997) e termini di accertamento (31.12 dell’ottavo anno successivo alla violazione). Il caso in rassegna riguarda invece la fattispecie dell’utilizzo in compensazione del credito definito non spettante, ovvero il credito esistente, ma compensato in violazione delle modalità di utilizzo previste dalla norma. Rientra in questa casistica anche il credito esistente, ma utilizzato in misura superiore a quella spettante. La norma che disciplina il caso in questione è l’art. 13, comma 4, D.Lgs. 471/1997. Questa fattispecie è particolarmente diffusa in tema di crediti Iva (annuali e infrannuali) che, come noto, possono essere utilizzati in compensazione nella misura eccedente quella prevista dall’art. 17, c. 1, D.Lgs. 241/1997 (attualmente fissata in euro 5.000) soltanto decorso...

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