La segregazione patrimoniale per il “ramo” degli enti religiosi
Il legislatore in sede di conversione del D.L. 77/2021 ha chiarito il tema della autonomia patrimoniale dei rami ETS (ente del Terzo settore) e IS (Impresa sociale) dell'ente religioso civilmente riconosciuto.
L'art. 66, c. 1, L. 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021, con la lett. b), con riferimento all'art. 4, c. 3 D.Lgs. 117/2017 e, parallelamente, all'art. 1, c. 3 D.Lgs. 112/2017, stabilisce che:
i beni che compongono il patrimonio destinato sono indicati nel Regolamento, anche con atto distinto ad esso allegato;
per le obbligazioni contratte in relazione alle attività di cui agli artt. 5 e 6, gli enti religiosi civilmente riconosciuti rispondono nei limiti del patrimonio destinato;
gli altri creditori dell'ente religioso civilmente riconosciuto non possono far prevalere alcun diritto sul patrimonio destinato allo svolgimento delle attività di cui ai citati artt. 5 e 6. Si deve aggiungere che analoga previsione è contenuta nell'art. 66, c. 1-bis per il “ramo imprese sociali”.
Con questa disposizione appare chiaro l'intento del legislatore di attribuire un'espressa deroga alla regola generale della responsabilità del debitore per le obbligazioni assunte con l'intero suo patrimonio (art. 2740 C.C.), con effetto segregativo sulla costituzione del patrimonio destinato, anche in considerazione del regime di pubblicità legale cui esso è soggetto mediante l'iscrizione dell'ente al RUNTS. Nel merito della norma, osserviamo quanto segue.
In primo luogo, l'ente dovrà individuare liberamente, senza obbligo di osservare un limite minimo, i beni e i diritti che entrano a far...