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Contabilità e bilancio 29 Luglio 2022

La semplificazione delle scritture contabili (salvo ripensamenti)

Un emendamento al Decreto Semplificazioni è intervenuto sulle modalità di tenuta delle scritture contabili, recependo le richieste di semplificazione avanzate dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Breve cronistoria della materia e possibile evoluzione, in attesa della definitiva approvazione del Decreto Semplificazioni. Il Codice Civile e il D.P.R. 600/1973 dettano rigorose disposizioni in tema scritture contabili, prevedendo specifiche regole di tenuta in relazione ai requisiti soggettivi e oggettivi delle imprese. Premesso che le regole fiscali sono subordinate a quelle civilistiche, l’art. 2220 c.c. stabilisce l’obbligo di conservazione per almeno 10 anni dalla data dell’ultima registrazione; ai fini fiscali, la prescrizione – e quindi l’obbligo di conservazione – in base alle vigenti regole, avviene decorsi 5 anni decorrenti dalla data di presentazione della dichiarazione e 7 anni in caso di dichiarazione omessa o con violazioni aventi rilievo penale. Per quanto concerne i termini di registrazione e di stampa, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici è ritenuta regolare, in assenza di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza. Il vero problema, però, nasceva (l'emendamento semplifica drasticamente la fattispecie), per l’assolvimento dell’imposta di bollo con riferimento, in particolare, al libro giornale e al libro degli inventari. Sul punto, è possibile...

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