La separazione delle attività ai fini Iva è un’azione prevista dall’art. 36 D.P.R. 633/1972, che distingue 2 macro-casistiche ben precise: la separazione obbligatoria e quella facoltativa.
Nel comparto agricolo, l’art. 36 in commento non è una prerogativa anche se, in determinate situazioni, è necessario porre attenzione, soprattutto per ragioni di effettiva convenienza.
La separazione Iva è obbligatoria quando si verifica il contemporaneo esercizio di:
attività d’impresa agricola e attività di arti o professioni;
applicazione del regime speciale agricolo ex art. 34, D.P.R. 633/1972 e altra attività non in regime speciale e/o non agricola.
La separazione, al contrario, è facoltativa se nell’impresa agricola vengono svolte più attività distinte e obiettivamente autonome, purché svolte sempre nell’ambito agricolo.
Si ricorda che l’opzione per la separazione delle attività ai fini Iva viene esercitata in sede di inizio attività oppure nella dichiarazione annuale ed ha un vincolo di durata triennale.
L’esercizio dell’opzione deve valere a partire dall’inizio del periodo d’imposta e si concretizza inizialmente con comportamento concludente.
È conveniente adottare la separazione delle attività in tutti quei casi in cui, potendo individuare oggettivamente l’esercizio di 2 attività...