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Società
31 Dicembre 2020
La società consortile segue la forma societaria adottata
All'organismo costituito in forma di Srl applicherà tale disciplina tipica: per esempio, delle obbligazioni sociali risponderà esclusivamente con il proprio patrimonio.
La Corte di Cassazione, con la pronuncia 24.07.2020, n. 15863, ha ribadito che nel consorzio che assume veste societaria, come previsto dall'art. 2615-ter C.C., la responsabilità per le obbligazioni assunte segue la disciplina tipica della forma societaria adottata. Ne consegue che in presenza, come nel caso esaminato, di una società consortile a responsabilità limitata, i soci non possono essere chiamati a rispondere delle obbligazioni assunte dalla società, trovando applicazione l'art. 2472, c. 1, C.C. e non l'art. 2615 C.C., dal momento che l'inserimento della causa consortile in una struttura societaria può comportare la deroga delle norme che disciplinano il tipo adottato, se la loro applicazione è incompatibile con profili essenziali del fenomeno consortile, ma non può giustificare lo stravolgimento dei connotati fondamentali del tipo legale prescelto, tra i quali rientra, nel caso di Srl, la regola per cui delle obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
Con tale motivazione la Suprema Corte ha confermato le sentenze di merito di primo e secondo grado, che avevano annullato la cartella esattoriale emessa nei confronti del socio di una società consortile a responsabilità limitata per i debiti erariali della società.
La norma di riferimento in caso di costituzione di consorzio in forma societaria (art. 2615-ter C.C.) non contiene alcun richiamo al...