Per società irregolare s'intende comunemente quella oggetto di omessa registrazione al Registro delle Imprese mediante il deposito e l'iscrizione dell'atto costitutivo. Le conseguenze di tale omissione sono disciplinate dal Codice Civile, in particolare dall'art. 2317 C.C., secondo cui fino a quando la società non è iscritta nel Registro delle Imprese, ai rapporti fra la società medesima e i terzi si applicano le disposizioni dell'art. 2297 C.C.
In buona sostanza, talli rapporti, ferma restando la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci, sono regolati dalle disposizioni relative alla c.d. società semplice. I patti che attribuiscono la rappresentanza ad alcuni soltanto dei soci o che limitano i poteri di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi ne fossero a conoscenza. Ad ogni modo, per le obbligazioni sociali i soci accomandanti rispondono limitatamente alla loro quota, salvo che abbiano partecipato alle operazioni sociali. Il Codice Civile stabilisce, altresì, che i soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari. Il socio accomandante che contravviene a tale divieto assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e può essere escluso a norma dell'art. 2286 C.C....