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Imposte e tasse 23 Ottobre 2020

La sospensione degli ammortamenti 2020 e futuri

L'art. 60, c. 7-bis e ss. del Decreto Agosto ha concesso la possibilità solo civilistica e non necessariamente anche fiscale, con orizzonte temporale sulla base dell'andamento dell'epidemia.

Possibilità di sospendere gli ammortamenti nel bilancio 2020 e a seconda dell'andamento dell'epidemia anche in quelli futuri. Questa in sintesi la disposizione dell'art. 60, c. 7-bis, ter, quater e quinquies D.L. 104/2020 (Decreto Agosto) di recente convertito in Legge. Viene concessa la possibilità di non effettuare fino al 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione così come risultante da ultimo bilancio annuale regolarmente approvato (ossia 2019 per i soggetti solari). Fino al 100% significa quindi che è possibile anche ridurre gli ammortamenti della metà, dell'80% o del 100%, che equivale a dire che non vengono imputati ammortamenti al bilancio 2020. Questa manovra va a beneficio del bilancio 2020, sgravato di una quota in alcuni casi rilevante di costi, ma senza perdere il costo dal punto di vista fiscale poiché il comma 7-quinquies prevede che, in deroga all'ottemperanza dell'art. 109, c. 4, lett. b) Tuir, è possibile dedurre fiscalmente il costo anche se non è stato imputato a conto economico nel relativo esercizio di competenza, sia ai fini Ires/Irpef, che ai fini Irap. L'anno non viene “abbuonato”, ma di fatto è prolungato di un anno (o di 2 o più, a seconda dell'evoluzione del virus) il piano d'ammortamento originario. Per avere questa possibilità,...

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