La sospensione degli ammortamenti non frena l'iperammortamento
La sospensione degli ammortamenti contabili causa Covid rende facoltativi gli ammortamenti fiscali da Tuir mentre la deduzione di superammortamento e iperammortamento rimane obbligatoria.
La copiosa legislazione emergenziale in fatto di Covid e la copiosa legislazione in fatto di incentivi a volte si incrociano creando aree grigie.
Con l’interpello n. 66/2022 l’Agenzia delle Entrate è stata chiamata a occuparsi del caso di una società pesantemente colpita dalle conseguenze economiche della pandemia, che ha deciso di sospendere lo stanziamento degli ammortamenti civilistici al fine di evitare una situazione di deficit patrimoniale.
A questo proposito occorre ricordare che una situazione di perdita non ha l'effetto di legittimare la scelta contabile di non imputare a bilancio gli ammortamenti. Tuttavia, l’art. 60, cc. da 7-bis a 7-quinquies D.L. 14.08.2020, n. 104, ha previsto, per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, la possibilità di sospendere l'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.
La scelta, pur comportando alcune precauzioni, è quindi lecita. Il legislatore dell’emergenza, inoltre, ha curato gli effetti fiscali ammettendo la deduzione extracontabile degli ammortamenti fiscali anche in assenza dei corrispondenti ammortamenti civilistici. La dottrina (cfr. AIDC 212) ha ritenuto che tale deduzione fosse una facoltà e non un obbligo.
L’Agenzia, con l’interpello 66/2022, riconosce...