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Imposte e tasse 04 Maggio 2021

La sospensione degli ammortamenti secondo l'OIC

Una chiave di lettura delle implicazioni informative e fiscali, con esempi su differenti casistiche.

L'art. 60 D.L. 104/2020, convertito nella L. 126/2020, ha introdotto la possibilità di sospendere gli ammortamenti annui di immobilizzazioni materiali e immateriali, prolungando, ove possibile, il periodo di ammortamento di fatto di un anno. La disposizione è stata analizzata da Assonime, con la circolare 11.02.2021, n. 2, e dal principio contabile OIC 9 di aprile 2021. I soggetti che possono fruire di questa sospensione sono le società che non adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS, ossia quelle che redigono il bilancio secondo le norme del Codice Civile. Il bilancio oggetto di questa possibile sospensione è il bilancio dell'esercizio 2020 (salvo possibilità di estendere la norma anche per gli esercizi futuri ove la pandemia proseguisse e comunque attraverso apposito decreto del MEF). I cespiti oggetto della sospensione dell'ammortamento sono in generale tutte le immobilizzazioni materiali e immateriali (tutti i cespiti in generale), oppure singole classi o anche singoli cespiti, a seconda della valutazione che viene effettuata dal redattore del bilancio, che poi dovrà darne esplicita motivazione in nota integrativa. Sono compresi i cespiti acquistati nel 2020, anche se non espressamente previsto, in coerenza con le disposizioni relative alle altre immobilizzazioni (OIC 9, par. 6). Operativamente quindi è possibile non effettuare fino al 100% dell'ammortamento annuo del costo delle...

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